Approvato in via definitiva il Decreto Legge “Aiuti” – sintesi del provvedimento
Sintesi del provvedimento – Bonus sociale- Anche per il III° trimestre 2022 l’ARERA rideterminerà le agevolazioni relative alle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) e la compensazione per il gas naturale (articolo 3, comma 9, Dl 185/2008) concesse alle stesse famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia. I bonus sociali elettricità e gas spettano anche per il primo trimestre 2022, ma in relazione a tale periodo la soglia Isee da tenere a riferimento per il loro riconoscimento è quella in vigore prima (8.265 euro), più bassa dell’attuale fissata a 12mila euro. – Iva settore gas – L’applicazione dell’Iva agevolata al 5% viene estesa anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Inoltre, Arera ha il compito di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, con riferimento al terzo trimestre 2022, mantenendo inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022. – Crediti d’imposta acquisto energia e gas – Vengono anche incrementate le percentuali dei crediti d’imposta previsti dai DL n.17 e 21/2022 destinati: alle imprese non energivore, che passa dal 12 al 15%; alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, che passa dal 20 al 25%; alle imprese a forte consumo di gas naturale, che passa dal 20 al 25%. – Superbonus– Confermato che per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110%. – Cessione del credito- alle banche, o alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. – Indennità per i lavoratori a tempo parziale – Viene previsto il riconoscimento per l’anno 2022 di un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. – Bonus 200 euro – Infine, viene previsto un bonus di importo pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti che nel I° quadrimestre del 2022 hanno beneficiato per almeno una mensilità dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. L’indennità sarà riconosciuta dai datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Il bonus verrà erogato anche in favore dei soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con un reddito fino a 35 mila euro. In questo caso l’indennità sarà riconosciuta dall’Inps. Il beneficio spetta anche ai percettori di Naspi e Dis-coll e del reddito di cittadinanza. – Investimenti in beni strumentali – Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il relativo credito d’imposta è aumentato al 50%. – Formazione 4.0– Il testo aumenta le aliquote del credito formazione per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. In particolare: per le piccole imprese l’aliquota passa dal 50 al 70% e per le medie imprese dal 40 al 50% a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. – Settore autotrasporto –Per il settore dell’autotrasporto viene previsto un credito d’imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività di trasporto, al netto Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

